IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
che  istituisce  presso  gli  uffici  dell'Agenzia  delle  dogane  lo
sportello  unico  doganale,  per  semplificare   le   operazioni   di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni; 
  Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003,
che prevede: «Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello  unico
doganale concentra tutte le istanze inviate anche in  via  telematica
dagli operatori interessati e inoltra i dati,  cosi'  raccolti,  alle
amministrazioni  interessate  per  un  coordinato   svolgimento   dei
rispettivi procedimenti ed attivita'»; 
  Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del  2003,
che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
sono   definiti   i   termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi, che concorrono per  l'assolvimento  delle  operazioni
doganali di importazione ed esportazione, validi  fino  a  quando  le
amministrazioni interessate  non  provvedono  a  stabilirli,  in  una
durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui  all'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30  settembre  2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,  n.
248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  Ministri  previsto  nella  medesima
norma, devono intervenire nel termine  di  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.  In  mancanza  le  stesse  si
intendono positivamente acquisite»; 
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92  del  Consiglio  in  data  12
ottobre 1992, e successive modificazioni, che  istituisce  un  codice
doganale comunitario; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  fra
lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e  Bolzano  nella
seduta del 29 ottobre 2009; 
  Acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  4  del   decreto
legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorita' garante per  la
protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28  febbraio
2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza  di  Sezione  del  26
agosto 2010; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa
con i Ministri interessati; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Sportello unico doganale 
 
  1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  presso  gli  uffici
dell'Agenzia    delle     dogane,     perseguendo     lo     sviluppo
dell'interoperabilita'  dei   sistemi   informativi   delle   diverse
amministrazioni  interessate,   coordina   per   via   telematica   i
procedimenti coinvolgenti  le  amministrazioni  che  intervengono  in
operazioni doganali, nonche' le attivita' connesse  con  le  predette
operazioni e disciplinate dal presente decreto. 
  2. Al fine di effettuare il coordinamento per  via  telematica  dei
procedimenti che fanno capo  alle  amministrazioni  che  intervengono
nelle operazioni doganali e' realizzato un  sistema  di  cooperazione
tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e  quello  delle
singole amministrazioni interessate. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 4, commi 57, 58 e 59, della  legge
          24 dicembre 2003,  n.  350,  recante  Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2004), e' il seguente: 
              «57. Presso gli uffici dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo "sportello unico doganale",  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
              58. Ferme tutte le competenze di  legge,  lo  sportello
          unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche  in
          via telematica dagli  operatori  interessati  e  inoltra  i
          dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate  per
          un coordinato svolgimento dei  rispettivi  procedimenti  ed
          attivita'. 
              59.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con  i  Ministri  interessati  e  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti  i  termini  di   conclusione   dei   procedimenti
          amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento  delle
          operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
          fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
          a stabilirli, in una durata comunque non superiore,  con  i
          regolamenti di cui all'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241.». 
              - Il testo dell'art. 2, comma 5, del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' il seguente: 
              «5. Le intese di cui al  comma  59  dell'art.  4  della
          legge 24 dicembre 2003, n.  350,  finalizzate  all'adozione
          del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          previsto  nella  medesima  norma,  devono  intervenire  nel
          termine di tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  In  mancanza  le  stesse  si  intendono
          positivamente acquisite.». 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241,  recante  nuove  norme  in  materia  di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i  termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo. 
              9. La mancata emanazione del provvedimento nei  termini
          costituisce elemento di valutazione  della  responsabilita'
          dirigenziale.». 
              - Il regolamento (CEE) 12 ottobre 1992 n.  2913/92  del
          Consiglio, pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n.  L
          302, reca: "Regolamento del  Consiglio  che  istituisce  un
          codice  doganale  comunitario"  e'  stato  modificato   dal
          Regolamento (CE) 23 aprile 2008,  n.  450/2008,  pubblicato
          nella  G.U.U.E.  4  giugno  2008,  n.   L   145,   recante:
          "Regolamento del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce il codice doganale comunitario (codice  doganale
          aggiornato). 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di  Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Il testo dell'art. 154, comma 4, del  citato  decreto
          legislativo n. 196 del 2003, e' il seguente: 
              «4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art.  4,  comma  57,  della  citata
          legge n. 350 del 2003 si veda nelle note alle premesse.